Per le sanzioni applicate il riferimento è al seguente articolo del Regolamento TARI in vigore:
Art. 33 – Sanzioni
1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l’applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall’art. 1, commi 695 – 699 della L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l’applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 1% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza. In caso di tardivo versamento effettuato tra il quindicesimo giorno e il novantesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 15% del tributo versato tardivamente;
- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente al fini dell’acquisizione di dati rilevanti per l’applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.